Dal 1 Gennaio 2012 certificati solo ad uso privato

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici à vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato previo pagamento dell'imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A del D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L'Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di segreteria) e all'atto della presentazione non è necessaria l'autenticazione della firma.

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