Che cosa è:
È una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e
che utilizza nei rapporti con la P.A e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Nel rapporto con un soggetto privato il
ricorso all’autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo.
Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.
Cosa si può dichiarare:
Con l'autocertificazione non autenticata si può dichiarare:
- Data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza godimento dei diritti politici, stato di celibe, coniugato o vedovo, stato
di famiglia esistenza in vita, nascita figlio, decesso del coniuge, ascendente, discendente, iscrizione in albi, registri o
elenchi tenuti dalla P.A., appartenenza ad ordini professionali, titolo di studio ed esami sostenuti, qualifica professionale,
titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento di qualificazione tecnica, situazione reddituale
od economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di
obblighi contributivi con l'indicazione dell’ammontare corrisposto, possesso e numero di codice fiscale, partita iva e dati
dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di
studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili, iscrizione
presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tulle le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari ivi compresi quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali
e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza
di essere sottoposto a procedimenti penali, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato, contenuti nei registri dello
stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domando di concordato.